Per la Chiesa l’aborto è sia un peccato che un delitto. Ciò a dire che non è solo una grave offesa a Dio, ma è anche un illecito giuridico perché reca un vulnus, oltre che al nascituro, anche a tutta la comunità dei credenti, all’intera Chiesa. Duplice quindi sarà la pena: la penitenza sacramentale comminata dal confessore e che dovrà essere soddisfatta dal penitente (Codice di diritto canonico, can. 981) e una pena giuridica che nel caso dell’aborto rientra nel genus delle “censure” e tra queste nella species della scomunica latae sententiae (cann. 1331 e 1398).
Questa particolare pena consiste nella esclusione della comunità dei credenti intesa come corpo giuridico-sociale (can. 2257 § 1 Codice previgente) e si incorre in essa ipso facto, cioè nel momento stesso in cui si compie la condotta delittuosa. Una successiva sentenza della autorità competente ha valore solo declaratorio. Chi può rimettere la scomunica latae sententiae? Il Codice di diritto canonico risponde che possono rimetterla l’Ordinario del luogo, un suo delegato oppure un qualsiasi vescovo ma solo nell’atto della confessione sacramentale (can. 1355 § 2).
Uno degli effetti della scomunica, intrinseco ad essa, – aspetto su cui torneremo tra breve – consiste nel divieto di ricevere i sacramenti (can. 1331, § 1, 2°). Ecco perché la donna che ha abortito – o uno dei complici di questo delitto – prima deve ricevere dall’Ordinario del luogo o da un suo delegato la remissione della scomunica e poi potrà legittimamente confessarsi.
In caso contrario il penitenziere non può giuridicamente impartire l’assoluzione, ma deve astenersi. Arriviamo ora alla Lettera Apostolica Misericordia et misera di Papa Francesco pubblicata il 20 novembre scorso in chiusura dell’anno giubilare. Al n. 12 della stessa possiamo leggere: «In forza di questa esigenza, perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo».
Il Sommo Pontefice infatti all’apertura dell’anno giubilare nella sua Lettera con la quale si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo della Misericordia del 1 settembre 2015 aveva così disciplinato: «ho deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti per l’Anno Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono».
Il Papa in entrambi i documenti ha sottolineato l’enorme gravità della scelta abortiva e, inoltre, non ha soppresso la pena della scomunica per questo delitto. Dalla lettura dei due passi citati sorge però un interrogativo: il Pontefice ha voluto concedere ad ogni sacerdote, oltre alla facoltà di assolvere dal peccato di aborto (facultas absolvendi), anche il potere di rimettere la scomunica (potestas remittenti poenam)?
Sul primo aspetto Papa Francesco è stato chiaro, ma sul secondo non si è pronunciato e la questione non è di poco conto. Infatti come abbiamo visto la scomunica comporta il divieto per la donna che ha abortito di ricevere legittimamente i sacramenti, tra cui anche quello della confessione. Quindi prima occorre che la scomunica sia rimessa e poi si potrà accedere legittimamente alla confessione. Allora come interpretare le parole del Papa?
Entriamo qui nel regno delle ipotesi ermeneutiche che offriamo all’attenzione dei canonisti. Una prima ipotesi potrebbe essere la seguente. Dato che la remissione della scomunica è condizione previa per confessarsi e dato che il Papa ha concesso ad ogni sacerdote la facoltà di confessare il peccato di aborto ciò significa che implicitamente il Pontefice ha anche voluto concedere ad ogni sacerdote la potestà di rimettere la scomunica, altrimenti quest’ultimo come potrebbe legittimamente esercitare quella facoltà di assolvere dal peccato di aborto concessa dal Vicario di Cristo?
L’ipotesi sembrerebbe ricevere valore particolare dal fatto che già prima delle lettere del Papa i sacerdoti potevano assolvere validamente ma non legittimamente la donna che aveva abortito e a cui non era stata rimessa la pena della scomunica. L’intervento del Pontefice non può che essere letto come un intervento novellatore e allora l’unico aspetto su cui il Papa poteva apporre una modifica sul tema in oggetto non potrebbe che essere quello della regolarità giuridica della confessione del peccato di aborto impartita da un qualsiasi sacerdote, perché sul profilo della validità sacramentale della confessione, per alcuni canonisti, nulla quaestio.
Invece per altri studiosi – e qui il quadro si complicherebbe ulteriormente – l’assoluzione impartita senza previa remissione della scomunica non solo sarebbe irregolare dal punto di vista giuridico, ma addirittura non pienamente valida dal punto sacramentale perché configurerebbe una situazione in cui la donna sarebbe assolta dalla colpa pur rimanendo giuridicamente scomunicata. Alla prima ipotesi, che configurava a favore di tutti i sacerdoti una concessione implicita del potere di rimettere la scomunica, però si potrebbe così obiettare: il Papa si riferisce solo e in modo esplicito alla facoltà di assolvere dal peccato di aborto, che è cosa ben diversa dalla rimessione della scomunica su cui invece non si è espresso.
Questa obiezione ci porta a considerare una seconda ipotesi. Il Papa ha certamente il potere di concedere ad ogni sacerdote di rimettere la scomunica, ma, poiché si tratta di un atto di carattere giuridico che abbisogna per la sua validità di un pronunciamento positivo-formale, è difficilmente ipotizzabile un mutamento disciplinare così rilevante per tramite di una inferenza logica deduttiva di carattere implicito. Occorrerebbe invece un atto formale esplicito, cioè porre in essere un atto giuridico di valore equipollente o superiore a quello che regola la questione (in questo caso il Codice di Diritto canonico).
Da qui l’esigenza di una integrazione da parte del Santo Padre o, per mandato, dell’autorità competente in merito a questo punto. In tale prospettiva la lettera del Papa potrebbe essere considerata un documento di tipo programmatico che necessiterebbe di un’ulteriore integrazione. Fino a quel momento varrebbe l’usuale disciplina canonica attualmente vigente in merito al potere di togliere la scomunica. Ma come devono comportarsi intanto i confessori? Una terza ipotesi per cercare di interpretare le indicazioni del Papa potrebbe essere la seguente.
Il sacerdote riceve una donna che confessa il peccato di aborto, sospende la confessione, si reca dall’Ordinario del luogo e riceve delega per togliere la scomunica. Però, si potrebbe ancora obiettare, tale soluzione – seppur straordinaria – era praticabile anche prima della lettera del Pontefice. In cosa dunque avrebbe innovato l’intervento del Papa? Si potrebbe ipotizzare che le missive del Papa tendono a far sì che questo iter procedurale un po’ insolito dovrebbe ora qualificarsi come l’unico possibile e quindi doveroso perché ordinario e istituzionale.
E se così fosse, perché non esplicitarlo? Queste diverse ipotesi ci portano comunque a ritenere che è urgente e necessario, da parte dell’autorità ecclesiale preposta, un chiarimento su questo aspetto assolutamente fondamentale per il bene delle anime al fine di dissipare un scenario confuso e contraddittorio.
Tommaso Scandroglio in Corrispondenza Romana